
Informativa per i partecipanti ai sensi del CSDR
ARTICOLO 38, PARAGRAFI 5 E 6, CSDR – INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
1. Introduzione
Scopo del presente sito è illustrare i livelli di protezione associati ai diversi livelli di segregazione dei titoli detenuti direttamente per conto della clientela presso i depositari centrali di titoli (CSD) all'interno dello Spazio economico europeo (EEA), inclusa una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti e le informazioni sul diritto fallimentare applicabile.
La presente informativa è richiesta ai sensi dell'art. 38, paragrafi 5 e 6, del Regolamento sui depositari centrali di titoli (CSDR) in relazione ai CSD stabiliti nello SEE.
Il presente documento non intende costituire una consulenza legale o di altra natura e non deve essere considerato tale. Qualora necessiti di indicazioni sulle materie qui trattate, La invitiamo a rivolgersi al proprio consulente legale.
IFB (la «Banca») è autorizzata come istituto finanziario ad Anjouan, Unione delle Comore. IFB non è essa stessa partecipante dei CSD dell'EEA; detiene i titoli della clientela tramite banche corrispondenti e banche depositarie che ne sono partecipanti. La presente informativa descrive le opzioni di segregazione disponibili lungo tale catena. Ai sensi dell'art. 38, paragrafi 5 e 6, del CSDR, il partecipante a tale CSD offre ai propri clienti almeno la scelta tra la segregazione omnibus dei conti dei clienti e la segregazione individuale dei conti dei clienti, e li informa dei costi e dei rischi associati a ciascuna opzione, inclusa una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti e le informazioni sulla legge fallimentare applicabile.
Ai sensi del CSDR, i depositari centrali di titoli (CSD) di cui la Banca è Partecipante hanno propri obblighi di informativa. Nel presente documento sono inclusi i collegamenti a tali informative.
2. Contesto
Nei propri libri e registri, la Banca registra il diritto individuale di ciascun cliente sui titoli detenuti per suo conto in un conto cliente separato. I titoli detenuti per conto dei clienti presso i CSD del SEE sono depositati in conti intestati alla Banca o ai suoi depositari o intestatari fiduciari, designati come conti clienti. In linea generale, la Banca mette a disposizione dei clienti due tipologie di conti presso i CSD del SEE: i conti segregati individuali del cliente (Individual Client Segregated Accounts, ISA) e i conti segregati omnibus del cliente (Omnibus Client Segregated Accounts, OSA).
Un ISA serve a detenere i titoli di un singolo cliente; pertanto i titoli del cliente sono mantenuti separati dai titoli di altri clienti e dai titoli di proprietà della Banca.
Un OSA viene utilizzato per detenere i titoli di più clienti su base collettiva. La Banca non detiene tuttavia negli OSA titoli di proprietà.
3. Principali implicazioni giuridiche dei livelli di segregazione
Insolvenza (fallimento)
Il diritto dei clienti sui titoli che la Banca detiene per loro conto direttamente presso i CSD non risulterebbe, di norma, pregiudicato dall'insolvenza della Banca, indipendentemente dal fatto che tali titoli siano detenuti in conti ISA o OSA.
La ripartizione dei titoli in caso di insolvenza dipenderebbe da una serie di fattori, i più rilevanti dei quali sono illustrati di seguito.
Natura degli interessi dei clienti
In base alle Disposizioni ufficiali in materia di custodia titoli, la Banca è tenuta a tutelare la posizione giuridica del cliente (diritto reale) sui titoli che detiene in custodia e a separarla dai propri diritti. La natura specifica della posizione giuridica del cliente su tali titoli può tuttavia variare in base alla legge applicabile.
Qualora l'esistenza o il trasferimento di diritti di proprietà su strumenti finanziari, o di altri diritti su tali strumenti, presupponga la loro iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato tenuto o situato in uno Stato membro del SEE, tali diritti sarebbero in linea generale disciplinati dalla legge dello Stato membro del SEE in cui è tenuto o situato il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui tali diritti sono iscritti.
I libri e le registrazioni contabili della Banca costituiscono prova dei diritti reali dei clienti sui titoli. La possibilità di fare affidamento su tale prova sarebbe particolarmente importante in caso di insolvenza. Sia nel caso di un ISA sia di un OSA, un curatore o liquidatore può richiedere una riconciliazione completa dei libri e delle registrazioni relativi a tutti i conti titoli prima dello svincolo di qualsiasi titolo da tali conti.
La normativa ufficiale in materia di custodia di titoli impone alla Banca di tenere libri e registri accurati, che le consentano di distinguere i titoli detenuti per un cliente da quelli detenuti per qualsiasi altro cliente, nonché dai titoli di proprietà della Banca. La Banca è inoltre soggetta a verifiche periodiche sul rispetto di tali norme. Con riferimento a un ISA, ciascun cliente è titolare effettivo di tutti i titoli detenuti nell'ISA. Nel caso di un OSA, poiché i titoli sono detenuti collettivamente in un unico conto, ciascun cliente è normalmente considerato titolare di un interesse effettivo su tutti i titoli presenti nel conto, in proporzione ai titoli da esso detenuti. Fintanto che libri e registri sono tenuti in conformità alle norme applicabili, la clientela dovrebbe beneficiare dello stesso livello di protezione sia con gli ISA sia con gli OSA.
Carenze
I requisiti di legge sono concepiti per assicurare che la Banca detenga titoli in quantità e tipologia almeno pari ai titoli accreditati sui conti della clientela. Qualora, nonostante tali requisiti, si verificasse un ammanco tra il numero di titoli che la Banca è tenuta a consegnare alla clientela e il numero di titoli che essa detiene per loro conto in un ISA o in un OSA, in caso di insolvenza della Banca i titoli restituibili alla clientela potrebbero risultare inferiori a quelli cui essa ha diritto. Le modalità con cui un ammanco potrebbe prodursi e venire trattato possono differire tra ISA e OSA.
Come può determinarsi un ammanco
Un ammanco potrebbe derivare da diverse cause, tra cui errori amministrativi, movimenti infragiornalieri o inadempimento della controparte, ad esempio a seguito dell'esercizio di diritti di riutilizzo.
Nella maggior parte dei casi, un ammanco si verifica a causa di uno sfasamento, ossia perché la Banca può accreditare immediatamente i conti dei clienti alla data di negoziazione, mentre la consegna effettiva può avvenire successivamente (T+2 nell'UE fino al passaggio a T+1 dell'11 ottobre 2027; T+1 negli Stati Uniti dal 28 maggio 2024). Di conseguenza, il cliente destinatario potrebbe disporre dei propri titoli nel momento in cui vengono accreditati sul suo conto titoli, indipendentemente dal fatto che la Banca abbia già ricevuto i depositi. Tale processo è definito regolamento contrattuale. Il regolamento contrattuale può generare una differenza tra il numero di titoli detenuti dalla Banca presso il CSD e il numero, superiore, di titoli aggregati accreditati sui conti titoli dei clienti. Nel normale svolgimento del regolamento, tale differenza viene risolta al termine del ciclo di regolamento. Il regolamento contrattuale aumenta la liquidità del mercato, accelera le consegne e il regolamento e si fonda sul fatto che il mancato regolamento di un'operazione negoziata in borsa (e il conseguente rischio che una banca non detenga titoli disponibili in misura sufficiente) è un evento raro. Il rischio connesso agli ammanchi è ulteriormente attenuato dal fatto che, qualora si verifichi un ammanco, la banca è tenuta ad acquistare senza indugio i titoli, se e nella misura in cui il numero totale di titoli disponibili sia inferiore al numero totale di titoli accreditati sui conti dei clienti (cfr. di seguito).
Nel caso di un ISA, i titoli detenuti nell'ISA possono essere consegnati soltanto per il regolamento di operazioni effettuate dal cliente titolare dell'ISA. In linea di principio, ciò può ridurre il rischio di ammanco, ma aumenta il rischio di mancato regolamento, il quale può a sua volta comportare costi aggiuntivi (ad es. costi di buy-in), penali e/o ritardi nei regolamenti, poiché la Banca non sarebbe in grado di regolare in presenza di titoli insufficienti sul conto.
Trattamento di un ammanco
Il trattamento delle eventuali insufficienze può variare a seconda che i titoli siano detenuti dalla Banca in un conto ISA o in un conto OSA.
Nel caso di un ISA, il cliente interessato non dovrebbe essere esposto a un ammanco imputabile a un conto detenuto per un altro cliente. Non può escludersi, in situazioni eccezionali, che un ammanco su qualsiasi altro conto (ISA od OSA) venga ripartito proporzionalmente tra i clienti, compresi quelli che non hanno alcun interesse nel conto in questione. Di conseguenza, un cliente i cui titoli sono detenuti in un ISA può, in casi eccezionali, risultare comunque esposto a un ammanco su un conto detenuto per un altro cliente.
Nel caso di un OSA, un ammanco attribuibile all'OSA sarebbe ripartito proporzionalmente tra i clienti in relazione ai titoli detenuti nell'OSA (ed eventualmente altri clienti). Pertanto, un cliente può essere esposto a un ammanco anche qualora i titoli siano andati persi in circostanze del tutto estranee a tale cliente. Qualsiasi ammanco relativo a un determinato titolo detenuto in un OSA è ripartito tra tutti i clienti titolari di un interesse su tale titolo nel conto. Per calcolare le quote di ciascun cliente nell'eventuale ammanco relativo a un OSA, occorrerebbe accertare, in diritto e in fatto, l'interesse di ciascun cliente rispetto ai titoli detenuti nel conto, sulla base dei libri e delle registrazioni della banca. Tale ripartizione sarebbe verosimilmente effettuata in misura proporzionale tra i clienti titolari di un interesse su quel titolo nell'OSA. Tuttavia, in determinate circostanze potrebbe essere sostenuto che un ammanco relativo a un titolo specifico in un OSA debba essere attribuito a uno o più clienti determinati. Pertanto, la verifica del diritto di ciascun cliente potrebbe richiedere tempi considerevoli. Ciò potrebbe comportare ritardi nella restituzione dei titoli e un'iniziale incertezza per il cliente in merito all'effettivo diritto da far valere in caso di insolvenza.
Garanzie reali
Garanzia reale concessa al CSD
Qualora il CSD benefici di una garanzia reale (in virtù di un diritto previsto dalla legge o di un diritto contrattuale fondato sui propri termini e condizioni) sui titoli detenuti dalla Banca presso di esso (compresi i titoli detenuti per conto dei clienti), potrebbe verificarsi un ritardo nella restituzione dei titoli a un cliente (e un possibile ammanco) qualora la Banca non adempisse alle proprie obbligazioni nei confronti del CSD e la garanzia reale fosse escussa. Ciò vale indipendentemente dal fatto che i titoli siano detenuti in un conto ISA o in un conto OSA. Tuttavia, in pratica, ci attendiamo che il CSD ricorra dapprima a eventuali titoli detenuti nei conti con capitale proprio della Banca per soddisfare le obbligazioni di quest'ultima e utilizzi solo successivamente i titoli presenti nei conti dei clienti. Ci attendiamo inoltre che il CSD escuta la propria garanzia in modo proporzionale tra i conti dei clienti detenuti presso di esso.
Inoltre, sussistono restrizioni nelle situazioni in cui possiamo concedere una garanzia reale su titoli detenuti in un conto del cliente.
La garanzia reale è concessa al terzo.
Le garanzie reali concesse sui titoli dei clienti potrebbero avere un impatto diverso nel caso dei conti ISA e dei conti OSA.
Qualora un cliente intendesse costituire una garanzia reale sulla propria quota di titoli detenuti in un OSA e la garanzia fosse fatta valere nei confronti del CSD presso cui è tenuto il conto, potrebbe verificarsi un ritardo nella restituzione dei titoli a tutti i clienti che detengono titoli nel conto in questione, inclusi quelli che non hanno costituito alcuna garanzia (e un possibile ammanco nel conto). Tuttavia, in pratica, la Banca si attende che il beneficiario di una garanzia reale (ad esempio un creditore pignoratizio) sui titoli di un cliente perfezioni la propria garanzia notificandola alla Banca anziché al CSD e cerchi di far valere la tutela nei confronti della Banca anziché del CSD, con il quale non ha alcun rapporto. La Banca si attende inoltre che i CSD rifiutino di riconoscere una pretesa avanzata da soggetti diversi da noi quali titolari del conto.
Diritto di prelazione nelle procedure di insolvenza
I clienti possono vantare un credito privilegiato nella procedura di insolvenza della Banca in determinate situazioni in cui la Banca abbia concesso una garanzia reale su titoli detenuti in un conto cliente a favore di un depositario (incluso un CSD) e il depositario abbia escusso, in tutto o in parte, tale garanzia. Tali diritti di priorità possono sorgere solo in circostanze limitate. In linea generale, è necessario che la Banca abbia concesso (i) un finanziamento al cliente e (ii) con l'autorizzazione del cliente, una garanzia reale sui titoli del cliente a favore del depositario in relazione a un finanziamento concesso dal depositario alla Banca. Il credito privilegiato del cliente sarebbe soddisfatto separatamente, prima della dichiarazione dei creditori chirografari generali e a valere su un patrimonio separato, composto da:
· nella misura in cui il depositario non abbia realizzato la propria garanzia reale, i titoli oggetto della garanzia reale che la Banca ha concesso al depositario;
· qualora il depositario abbia realizzato la propria garanzia reale, gli eventuali proventi ai quali il depositario non ha legalmente diritto;
· eventuali crediti che la Banca possa vantare in relazione a finanziamenti concessi ad altri clienti coinvolti in questo distinto processo di regolamento e a eventuali pagamenti effettuati per evitare l'imminente realizzo di una garanzia reale.
I clienti sarebbero tenuti a insinuarsi nella procedura di insolvenza della Banca in qualità di creditori privilegiati in relazione a tali attivi. Tale procedura di regolamento prioritario può verificarsi indipendentemente dal fatto che il cliente disponga di un ISA o di un OSA.
4. Partecipazione ai CSD e informativa dei CSD
Le norme applicabili all'insolvenza di un CSD sono in genere soggette alla legge del paese in cui il rispettivo CSD ha la propria sede. Di seguito sono fornite informazioni specifiche sulle principali implicazioni giuridiche dei diversi livelli di segregazione offerti e sulla normativa fallimentare applicabile ai CSD ai quali la Banca partecipa.
Qualora un CSD offra ai propri partecipanti la possibilità di tenere più conti titoli individualmente segregati, la Banca può decidere, in conformità ai requisiti legali e regolamentari nazionali applicabili, di offrire ai propri clienti soltanto una o più delle tipologie di conti titoli individualmente segregati messe a disposizione dal CSD. Qualora la Banca si avvalga di tale facoltà, ciò è indicato di seguito:
Clearstream Banking AG (CBF), Germania
Monte Titoli, Italia
Link: https://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/2019_05_13%20E.6%20- %20Account%20Segregation%20Document%20FINAL_CLEAN.pdf
Euroclear, Lussemburgo
Link: https://www.euroclear.com/about/en/business/Disclosuresandquestionnaires.html
Cliccando sui link sopra riportati, Lei abbandona queste informazioni/questo sito web. Le relative CSD hanno fornito tali informative. La Banca non ha svolto indagini né condotto una due diligence sulle informative e sui siti web, e la clientela fa affidamento sulle informative e sui siti web delle CSD a proprio rischio.
GLOSSARIO
Per bail-in si intende il procedimento previsto dalla normativa nazionale applicabile, di recepimento della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD), in base al quale le passività dell'intermediario nei confronti dei clienti possono essere modificate, ad esempio mediante riduzione del valore o conversione in capitale.
Il Central Securities Depository (CSD) è un soggetto che registra i diritti legali su titoli dematerializzati e gestisce un sistema per il regolamento delle operazioni su tali titoli.
Il Central Securities Depositories Regulation (CSDR) designa il Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, che stabilisce le norme applicabili ai CSD e ai loro partecipanti diretti.
EEA indica lo Spazio economico europeo.
Il Conto Segregato Individuale del Cliente (ISA) è utilizzato per detenere i titoli di un singolo cliente.
L'Omnibus Client Segregated Account (OSA) è utilizzato per detenere su base collettiva i titoli di più clienti.
Per partecipante si intende un soggetto che è partecipante diretto di un CSD, ossia un soggetto che detiene titoli in un conto presso un CSD ed è responsabile del regolamento delle operazioni in titoli che hanno luogo all'interno del CSD.
Un partecipante diretto va distinto da un partecipante indiretto, ossia un soggetto che incarica un partecipante diretto di detenere titoli per proprio conto presso un CSD.
Le procedure di risoluzione sono le procedure per la risoluzione di banche e imprese di investimento in dissesto ai sensi della normativa nazionale applicabile di recepimento della Direttiva 2014/59/UE dell'UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD)